Dimissioni volontarie del lavoratore padre: cosa è necessario sapere

Nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre sorgono alcuni adempimenti, in capo al datore di lavoro ed al lavoratore, che variano a seconda del periodo in cui le stesse avvengono: durante il primo anno di vita del bambino oppure dal primo anno al terzo anno di vita del figlio.
Nel primo caso il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line ma deve provvedere a comunicare per iscritto la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro. Da parte del datore di lavoro è invece previsto l’obbligo di corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva di preavviso.

Dimissioni e risoluzione consensuale durante il primo anno di vita del figlio

In caso di dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino (ove sussista un divieto di licenziamento per motivi oggettivi) il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line ma deve provvedere a:

a) comunicare per iscritto la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro;

b) convalidare le dimissioni presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

In merito al punto b), queste le specifiche relative all’adempimento.
La convalida che riguarda anche i lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro va effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni al proprio datore di lavoro. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
La procedura di convalida deve essere effettuata anche dal lavoratore che ha adottato un minore ovvero lo ha preso in affidamento o in caso di adozione internazionale.
La procedura di convalida non deve essere effettuata in caso di dimissioni eseguite durante il periodo di prova ovvero qualora si tratti di un rapporto di lavoro domestico.
Il lavoratore che si dimette durante il primo anno di vita del bambino non ha l’obbligo di espletare il periodo di preavviso ma ha diritto a ricevere, da parte del datore di lavoro, la relativa indennità sostitutiva di preavviso.

Dimissioni e risoluzione consensuale dal primo anno e sino al terzo di vita del figlio

In caso di dimissioni presentate dal primo e sino al terzo anno di vita del bambino il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line per cui basterà comunicare le dimissioni al proprio datore di lavoro per iscritto (lettera a mano, raccomandata a/r, e-mail).
Una volta comunicate il lavoratore dovrà procedere a convalidarle presso l’Ispettorato del lavoro con le medesime modalità previste per i genitori con figli di età inferiore all’anno.
A differenza da questi ultimi il lavoratore ha l’obbligo del preavviso ovvero dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso qualora non provveda ad espletare il preavviso richiesto dalla contrattazione collettiva.

Per saperne di più vieni a trovarci alla sede del Patronato Acli più vicina a te.

Katia Marazzina